Art. 112 (L) 
                    Installazione degli impianti 
                 (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7) 
 
  1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti  a
regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti  a
regola d'arte. I materiali ed  i  componenti  realizzati  secondo  le
norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione  (UNI)
e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in  materia,  si
considerano costruiti a regola d'arte. 
  2. In particolare gli impianti elettrici devono  essere  dotati  di
impianti di messa a terra e di  interruttori  differenziali  ad  alta
sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti. 
  3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono
essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo. 
  4. Con decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  saranno
fissati i termini e le modalita' per l'adeguamento degli impianti  di
cui al comma 3. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.