Art. 116 (L)
          Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)

    1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
  rilascio  del  certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo di cui
  all'articolo  114,  i  lavori  concernenti l'ordinaria manutenzione
  degli impianti di cui all'articolo 107.
    2.  Sono  altresi'  esclusi  dagli  obblighi  della redazione del
  progetto   e   del   rilascio   del   certificato  di  collaudo  le
  installazioni  per  apparecchi  per  usi  domestici  e la fornitura
  provvisoria  di  energia  elettrica  per gli impianti di cantiere e
  similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione
  di conformita' di cui all'articolo 113.