Art. 117 (R)
              Deposito presso lo sportello unico della
     dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

    1.  Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere
  a),  b),  c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in
  edifici  per  i  quali  e'  gia' stato rilasciato il certificato di
  agibilita',  l'impresa  installatrice  deposita presso lo sportello
  unico,  entro  trenta  giorni  dalla  conclusione  dei  lavori,  il
  progetto   di  rifacimento  dell'impianto  e  la  dichiarazione  di
  conformita' o il certificato di collaudo degli impianti installati,
  ove  previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui
  all'articolo 119.
    2.  In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
  dichiarazione  di  conformita'  o  il  certificato di collaudo, ove
  previsto,  si  riferiscono  alla  sola parte degli impianti oggetto
  dell'opera  di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113
  deve  essere  espressamente  indicata  la  compatibilita'  con  gli
  impianti preesistenti.
    3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, e'
  possibile  ricorrere  alla certificazione di conformita' dei lavori
  ai progetti approvati di cui all'articolo 111.