Art. 118 (L)
                               Verifiche
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

    1.  Per  eseguire  i  collaudi,  ove previsti, e per accertare la
  conformita'  degli  impianti  alle disposizioni del presente capo e
  della  normativa  vigente,  i comuni, le unita' sanitarie locali, i
  comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
  la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di
  avvalersi   della   collaborazione   dei   liberi   professionisti,
  nell'ambito  delle  rispettive competenze, di cui all'articolo 110,
  comma   1,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di
  attuazione di cui all'articolo 119.
    2.  Il  certificato  di collaudo deve essere rilasciato entro tre
  mesi dalla presentazione della relativa richiesta.