Art. 119 (L) Regolamento di attuazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15) 1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalita' di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessita' tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.