Art. 119 (L)
                       Regolamento di attuazione
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

    1.  Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo
  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per
  i  quali  risulti  obbligatoria  la  redazione  del progetto di cui
  all'articolo  110  e  sono  definiti  i  criteri  e le modalita' di
  redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessita'
  tecnica    dell'installazione    degli   impianti,   tenuto   conto
  dell'evoluzione   tecnologica,   per   fini  di  prevenzione  e  di
  sicurezza.