Art. 120 (L) 
                              Sanzioni 
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16) 
 
  1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a
carico del committente  o  del  proprietario,  secondo  le  modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo  119,  una
sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre
norme del presente capo consegue, secondo le modalita'  previste  dal
medesimo regolamento di attuazione, una  sanzione  amministrativa  da
516 a 5164 euro. 
  2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo  119  determina
le modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo
di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari  a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione  delle  norme  relative  alla  sicurezza  degli  impianti,
nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni  amministrative
di cui al comma 1. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.