Art. 121 (L)
                     Abrogazione e adeguamento dei
                  regolamenti comunali e regionali
               (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)

    1.  I  comuni  e  le  regioni  sono  tenuti  ad adeguare i propri
  regolamenti,  qualora  siano  in  contrasto con le disposizioni del
  presente capo.