Art. 51.
                Sanzioni di competenza dell'Autorita'

  1.  L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con proprio
regolamento,  le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia
di  programmazione,  pubblicita'  e  contenuti radiotelevisivi, ed in
particolare quelli previsti:
    a)  dalle  disposizioni  per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione  televisiva  privata  su frequenze terrestri adottate
dall'Autorita'  con  proprio  regolamento,  ivi  inclusi  gli impegni
relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;
    b)  dal  regolamento  relativo  alla radiodiffusione terrestre in
tecnica   digitale,   approvato   con   delibera   dell'Autorita'  n.
435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;
    c)  dalle  disposizioni  sulla  pubblicita',  sponsorizzazioni  e
televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38,
39   e   40,   al   decreto   del   Ministro   delle  poste  e  delle
telecomunicazioni   9  dicembre  1993,  n.  581,  ed  ai  regolamenti
dell'Autorita';
    d)  dall'articolo  20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223,  nonche'  dai  regolamenti  dell'Autorita',  relativamente  alla
registrazione dei programmi;
    e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo
di  trasmissione  dei  messaggi  di  comunicazione  pubblica,  di cui
all'articolo 33;
    f)  in  materia  di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo
interattivo  audiotex  e  videotex  dall'articolo  1, comma 26, della
legge 23 dicembre 1996, n. 650;
    g)  in  materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed
indipendente, dall'articolo 44 e dai regolamenti dell'Autorita';
    h)  in  materia  di  diritto  di  rettifica, nei casi di mancata,
incompleta   o   tardiva  osservanza  del  relativo  obbligo  di  cui
all'articolo 32;
    i) in materia dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b);
    l)  in  materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma
su  tutto  il  territorio  per  il  quale  e'  rilasciato  il  titolo
abilitativo,  salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
i);
    m) dalle disposizioni di cui all'articolo 29;
    n)  in  materia di obbligo di informativa all'Autorita' riguardo,
tra  l'altro,  a  dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1,
comma  28,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti
dell'Autorita';
    o)    dalle   disposizioni   in   materia   di   pubblicita'   di
amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41.
  2.  Per  le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed
e),  l'Autorita'  dispone  i  necessari  accertamenti  e contesta gli
addebiti  agli  interessati,  assegnando  un  termine non superiore a
quindici  giorni  per  le  giustificazioni.  Trascorso tale termine o
quando  le  giustificazioni  risultino inadeguate l'Autorita' diffida
gli  interessati  a  cessare  dal  comportamento illegittimo entro un
termine non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il
comportamento  illegittimo  persista  oltre il termine sopraindicato,
l'Autorita'  delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
    a)  da  10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);
    b)  da  5.165  euro  a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d);
    c)  da  1.549  euro  a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera e).
  3. L'Autorita', applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I
e  II,  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
    a)  da  euro  25.823  a euro 258.228, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera f);
    b)  da  10.329  euro  a 258.228 euro, in caso di violazione delle
norme di cui al comma 1, lettera g);
    c)  da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
    d)  da  1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettera o).
  4.  Nei  casi piu' gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e
l)   del   comma  1,  l'Autorita'  dispone  altresi',  nei  confronti
dell'emittente   o   del   fornitore  di  contenuti,  la  sospensione
dell'attivita' per un periodo da uno a dieci giorni.
  5.  In  attesa  che  il  Governo  emani  uno o piu' regolamenti nei
confronti  degli  esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva
in  ambito  locale,  le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3
sono  ridotte  ad un decimo e quelle previste dall'articolo 35, comma
2, sono ridotte ad un quinto.
  6.  L'Autorita'  applica  le  sanzioni  per  le violazioni di norme
previste  dal  presente  testo  unico  in materia di minori, ai sensi
dell'articolo 35.
  7.  L'Autorita'  e' altresi' competente ad applicare le sanzioni in
materia di posizioni dominanti di cui all'articolo 43, nonche' quelle
di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
  8.  L'Autorita'  verifica  l'adempimento dei compiti assegnati alla
concessionaria  del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in
caso  di  violazioni,  applica  le  sanzioni, secondo quanto disposto
dall'articolo 48.
  9.  Se  la  violazione  e'  di  particolare  gravita'  o reiterata,
l'Autorita'   puo'   disporre  nei  confronti  dell'emittente  o  del
fornitore  di  contenuti la sospensione dell'attivita' per un periodo
non  superiore  a  sei  mesi,  ovvero  nei casi piu' gravi di mancata
ottemperanza  agli  ordini  e alle diffide della stessa Autorita', la
revoca della concessione o dell'autorizzazione.
  10.  Le  somme  versate  a titolo di sanzioni amministrative per le
violazioni  previste  dal  presente articolo sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 51:
              -   Il   decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  9 dicembre  1993, n. 581 (Regolamento in
          materia  di sponsorizzazioni in materia di sponsorizzazioni
          di  programmi  radiotelevisivi  e  offerte  al  pubblico) e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1994, n. 8.
              -  Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 20 della legge n.
          223 del 1990 e' il seguente:
              «4.  I concessionari privati devono tenere un registro,
          conforme  al  modello  approvato  con  decreto del Ministro
          delle  poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato
          in  conformita' alle disposizioni dell'art. 2215 del codice
          civile,  cui  devono essere annotati settimanalmente i dati
          relativi   ai   programmi   trasmessi,   nonche'   la  loro
          provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.
              5.  I  concessionari  privati  sono  altresi'  tenuti a
          conservare  la  registrazione  dei programmi per i tre mesi
          successivi   alla   data   di  trasmissione  dei  programmi
          stessi.».
              -   Il   testo  dei  commi 26  e  28  dell'art.  1  del
          decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con
          modificazioni, della legge n. 650 del 1996, e' il seguente:
              «26.  Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali
          che  presentino  forme  o  contenuti  di carattere erotico,
          pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive
          e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di
          tipo  interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta»
          conversazione,  «messaggerie  locali», «chat line», «one to
          one»  e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra
          le  ore  7  e  le  ore  24.  E'  fatto  altresi' divieto di
          propagandare     servizi     audiotex,     in     programmi
          radiotelevisivi,  pubblicazioni  periodiche  ed  ogni altro
          tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
              28.  Il  Garante  per  la  radiodiffusione e l'editoria
          determina  con  propri  provvedimenti  da  pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale,  stabilendo  altresi' le modalita' e i
          termini  di  comunicazione  e  con  un  anticipo  di almeno
          novanta   giorni   rispetto  ai  termini  fissati,  i  dati
          contabili  ed  extracontabili,  nonche'  le  notizie  che i
          soggetti  di  cui agli articoli 11, commi secondo e quarto,
          12,  18,  commi  primo, secondo e terzo, e 19, comma primo,
          della  legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della legge
          7 agosto   1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  agli  articoli 12 e 21 della, legge 6 agosto
          1990,  n.  223,  e  all'art.  6, comma 3, del decreto-legge
          27 agosto  1993,  n.  323,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  27 ottobre  1993,  n.  422,  o  che  comunque
          esercitano,  in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia,
          attivita'  di  radiodiffusione  sonora  o  televisiva, sono
          tenuti  a  trasmettere  al  suo Ufficio, nonche' i dati che
          devono  formare  oggetto  di  comunicazione  da  parte  dei
          soggetti  di  cui  agli  articoli 5 della legge 25 febbraio
          1987,  n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
          323,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
          1993,   n.   422.   Le  fondazioni,  gli  enti  morali,  le
          associazioni,  i  gruppi  di  volontariato, i sindacati, le
          cooperative  non  aventi  scopo  di  lucro, le imprese e le
          ditte  individuali, che siano editrici di un solo periodico
          che  pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un
          solo  periodico  distribuito  in  un  unica area geografica
          provinciale,  ovvero  di  piu'  periodici tutti a carattere
          scientifico,   sempre   che   i   ricavi   della   raccolta
          pubblicitaria  non  rappresentino piu' del 40 per cento dei
          ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una
          sola  concessione  per la radiodiffusione in ambito locale,
          sonora  o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al
          Garante   per   la   radiodiffusione   e   l'editoria   una
          comunicazione  unica, su carta semplice, recante i seguenti
          dati:
                a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o
          dell'ente,   o  del  gruppo,  o  dell'associazione,  o  del
          sindacato,  ovvero  ragione  sociale e codice fiscale della
          cooperativa  non  avente  scopo  di  lucro, con indicazione
          nominativa del rispettivo legale rappresentante;
                b) denominazione  e  codice  fiscale  della  societa'
          editrice  o  del titolare dell'impresa individuale, nonche'
          eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'art. 2563 del
          codice civile;
                c) sede legale;
                d) elenco   e   tiratura  dei  periodici  editi,  con
          indicazione  del  soggetto  proprietario  delle  testate se
          diverso     dall'editore     dichiarante,    ovvero    nome
          dell'emittente gestita;
                e) numero    complessivo   dei   dipendenti   e   dei
          giornalisti dipendenti a tempo pieno;
                f) contributi    pubblici,    ricavi    da   vendite,
          abbonamenti  e  pubblicita', nonche', per le concessionarie
          di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.».
              Per  il  capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del
          1981 si vedano le note all'art. 35.
              Per  l'art.  1  della  legge  31 luglio 1997, n. 249 si
          vedano le note all'art. 13.