Art. 52. 
                Sanzioni di competenza del Ministero 
 
  1. Restano ferme e si applicano agli  impianti  di  radiodiffusione
sonora  e  televisiva  le  disposizioni  sanzionatorie  di  cui  agli
articoli 97 e 98, commi 2, 3,  4,  5,  6,  7,  8  e  9,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  2. Il Ministero, con le modalita' e secondo  le  procedure  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione
o dell'autorizzazione nei seguenti casi: 
    a)  perdita  dei  requisiti  previsti  per  il   rilascio   delle
concessioni o delle autorizzazioni dagli articoli 23, comma 1, e  24,
commi 1 e 2; 
    b) dichiarazione di fallimento o ammissione  ad  altra  procedura
concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione  in  via
provvisoria all'esercizio dell'impresa. 
  3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 42,
comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle  radiofrequenze
assegnate,  il  Ministero  dispone  la  revoca  ovvero  la  riduzione
dell'assegnazione. Tali misure  sono  adottate  qualora  il  soggetto
interessato, avvisato dell'inizio  del  procedimento  ed  invitato  a
regolarizzare la propria attivita' di trasmissione  non  vi  provvede
nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione. 
  4. Il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio  nei  casi  e
con le modalita' di cui all'articolo 24, comma 3. 
  5. Le somme versate a titolo  di  sanzioni  amministrative  per  le
violazioni previste dal presente articolo  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 52: 
              - Il testo dell'art. 97 dei commi da 2 a 9 dell'art. 98
          del citato decreto legislativo n. 259 e' il seguente: 
              «Art. 97 (Danneggiamenti e turbative).  -  1.  Chiunque
          esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo,  danno  ai
          servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed  agli
          oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'art.  635,
          secondo comma, n. 3, del codice penale. 
              2. Fermo restando  quanto  disposto  dal  comma  1,  e'
          vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi
          di  comunicazione  elettronica  ed  alle  opere   ad   essi
          inerenti.  Nei  confronti   dei   trasgressori   provvedono
          direttamente,  in  via  amministrativa,   gli   ispettorati
          territoriali  del  Ministero.  La  violazione  del  divieto
          comporta  l'applicazione  della   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. 
              «Art. 98 (Sanzioni). 
              (Omissis). 
              2. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
          autorizzazione generale, il Ministero commina, se il  fatto
          non  costituisce   reato,   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  euro  1.500,00  ad  euro   250.000,00,   da
          stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se  il
          fatto riguarda la installazione o l'esercizio  di  impianti
          radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 5.000,00. 
              3. Se il fatto riguarda la installazione o  l'esercizio
          di impianti di  radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  si
          applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
          e' ridotta alla  meta'  se  trattasi  di  impianti  per  la
          radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 
              4. Chiunque realizza trasmissioni, anche  simultanee  o
          parallele,  contravvenendo   ai   limiti   territoriali   o
          temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con  la
          reclusione da sei mesi a due anni. 
              5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui  al  comma
          2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
          una somma pari al doppio dei diritti amministrativi  e  dei
          contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34  e  35,
          commisurati al periodo di  esercizio  abusivo  accertato  e
          comunque per un periodo non inferiore all'anno. 
              6.   Indipendentemente   dai   provvedimenti    assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai commi 2 e 3, il  Ministero,  ove  il  trasgressore  non
          provveda,  puo'  provvedere  direttamente,  a   spese   del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo. 
              7. Nel caso di reiterazione degli illeciti  di  cui  al
          comma 2 per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio,  il
          Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2. 
              8. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita'  a
          quanto dichiarato  ai  sensi  dell'art.  25,  comma  4,  il
          Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 3.000,00 ad euro 58.000,00. 
              9. Fermo restando quanto  stabilito  dall'art.  32,  ai
          soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita'
          prescritti, alla comunicazione dei documenti,  dei  dati  e
          delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorita', gli
          stessi, secondo le  rispettive  competenze,  comminano  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro
          115.000,00.». 
              - Per la legge n.  241  del  1990  si  vedano  le  note
          all'art. 43.