ART. 99
                       (riutilizzo dell'acqua)

   1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio con
proprio  decreto,  sentiti  i  Ministri  delle  politiche  agricole e
forestali,  della salute e delle attivita' produttive, detta le norme
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
   2.  Le  regioni,  nel  rispetto  dei  principi  della legislazione
statale,  e  sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui  rifiuti,  adottano  norme  e  misure volte a favorire il riciclo
dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.