Art. 152. 
                    Disciplina comune applicabile 
 
  1. Alle procedure  di  affidamento  di  cui  al  presente  capo  si
applicano le disposizioni: 
    - della parte I  (principi  e  disposizioni  comuni  e  contratti
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice); 
    - della parte II, titolo III, capo I  (programmazione,  direzione
ed esecuzione dei lavori); 
    - della parte IV (contenzioso); 
    -  della  parte  V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali   e
transitorie). 
  2. Si  applicano  inoltre,  in  quanto  non  incompatibili  con  le
previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti
di rilevanza comunitaria)  ovvero  del  titolo  II  (contratti  sotto
soglia comunitaria) della parte II  (contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi, forniture  nei  settori  ordinari),  a  seconda  che
l'importo dei  lavori  sia  pari  o  superiore  alla  soglia  di  cui
all'articolo 28, ovvero inferiore. 
  3. Le disposizioni  del  presente  capo  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  anche  ai  servizi,  con  le  modalita'   fissate   dal
regolamento.