Art. 153 
                               Promotore 
                   (art. 37-bis, legge n. 109/1994) 
 
  1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori",
possono  presentare  alle  amministrazioni  aggiudicatrici   proposte
relative alla  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di  lavori  di
pubblica utilita', inseriti nella  programmazione  triennale  di  cui
all'articolo  128,   ovvero   negli   strumenti   di   programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla  base
della normativa vigente, tramite contratti  di  concessione,  di  cui
all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico  dei
promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30  giugno  di
ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state
presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.
Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale
e ambientale, uno studio di fattibilita',  un  progetto  preliminare,
una bozza di convenzione, un piano  economico-finanziario  asseverato
da un istituto  di  credito  o  da  societa'  di  servizi  costituite
dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione
ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.  1966,  una
specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della  gestione
nonche' l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1,
e  delle   garanzie   offerte   dal   promotore   all'amministrazione
aggiudicatrice; il  regolamento  detta  indicazioni  per  chiarire  e
agevolare le attivita' di asseverazione. Le proposte  devono  inoltre
indicare l'importo delle spese sostenute per la loro  predisposizione
comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
all'articolo  2578  del  codice  civile.   Tale   importo,   soggetto
all'accettazione da parte  dell'amministrazione  aggiudicatrice,  non
puo' superare il 2,5 per cento  del  valore  dell'investimento,  come
desumibile dal piano economico-finanziario.  I  soggetti  pubblici  e
privati  possono  presentare  alle  amministrazioni   aggiudicatrici,
nell'ambito della fase di programmazione  di  cui  all'articolo  128,
proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere  pubbliche
o di pubblica utilita' e studi di  fattibilita'.  Tale  presentazione
non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e
valutazione. Le amministrazioni  possono  adottare,  nell'ambito  dei
propri programmi, le proposte di intervento e gli studi  ritenuti  di
pubblico  interesse;  l'adozione  non  determina  alcun  diritto  del
proponente  al  compenso  per  le   prestazioni   compiute   o   alla
realizzazione degli interventi proposti. 
  2. Possono presentare le proposte di cui  al  comma  1  i  soggetti
dotati di  idonei  requisiti  tecnici,  organizzativi,  finanziari  e
gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i  soggetti  di  cui
agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o
consorziati con enti  finanziatori  e  con  gestori  di  servizi.  La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i
settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c-bis),  del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere  di  commercio,
industria, artigianato e  agricoltura,  nell'ambito  degli  scopi  di
utilita' sociale e  di  promozione  dello  sviluppo  economico  dalle
stesse  perseguiti,  possono  presentare  studi  di  fattibilita'   o
proposte di  intervento,  ovvero  aggregarsi  alla  presentazione  di
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale. 
  3. Entro venti giorni dall'avvenuta approvazione dei  programmi  di
cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la
presenza  negli  stessi  programmi  di  interventi  realizzabili  con
capitali privati,  in  quanto  suscettibili  di  gestione  economica,
pubblicando un  avviso  indicativo,  mediante  affissione  presso  la
propria  sede  per  almeno  sessanta  giorni   consecutivi,   nonche'
pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalita' ivi previste, e sul proprio profilo  di
committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facolta' di pubblicare lo stesso avviso  facendo
ricorso a differenti modalita', nel  rispetto  dei  principi  di  cui
all'articolo  2  del  codice.  L'avviso  deve  contenere  i  criteri,
nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si
procede  alla  valutazione  comparativa  tra  le  diverse   proposte.
L'avviso deve, altresi', indicare espressamente che  e'  previsto  il
diritto a favore  del  promotore  ad  essere  preferito  ai  soggetti
previsti dall'articolo 155,  comma  1,  lettera  b),  ove  lo  stesso
intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente piu'
vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. 
  4.  Entro  quindici  giorni  dalla  ricezione  della  proposta,  le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono: 
    a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile  del
procedimento; 
    b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e  ad
eventuale dettagliata richiesta di integrazione. 
 
          Note all'art. 153: 
              - Il testo dell'art. 106  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato all'art. 75, e' il seguente: 
              "Art. 106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio  nei
          confronti del pubblico delle  attivita'  di  assunzione  di
          partecipazioni,  di  concessione  di  finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma, di prestazione di servizi di  pagamento  e
          di intermediazione in cambi  e'  riservato  a  intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. 
              2. Gli intermediari finanziari  indicati  nel  comma  1
          possono  svolgere  esclusivamente  attivita'   finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni: 
                a) forma di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa; 
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; 
                c) capitale sociale versato non  inferiore  a  cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni; 
                d) possesso, da parte dei titolari di  partecipazioni
          e degli esponenti aziendali, dei requisiti  previsti  dagli
          articoli 108 e 109. 
              4. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti
          la Banca d'Italia e l'UIC: 
                a) specifica il contenuto  delle  attivita'  indicate
          nel  comma  1,  nonche'  in   quali   circostanze   ricorra
          l'esercizio nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito  al
          consumo si considera comunque esercitato nei confronti  del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; 
                b)  per  gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati tipi di attivita', puo',  in  deroga  a  quanto
          previsto dal comma  3,  vincolare  la  scelta  della  forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 
              5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione  nell'elenco
          e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia  e
          alla CONSOB. 
              6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti  per
          l'iscrizione  nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere   agli
          intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti  e,
          se necessario, puo' effettuare  verifiche  presso  la  sede
          degli intermediari stessi, anche con la  collaborazione  di
          altre autorita'. 
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo presso  gli  intermediari  finanziari
          comunicano  all'UIC,  con   le   modalita'   dallo   stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.". 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.
          1966,  (Disciplina   delle   societa'   fiduciarie   e   di
          revisione), e' il seguente: 
              "Art. 1. - Sono societa' fiduciarie e  di  revisione  e
          sono soggette alla  presente  legge  quelle  che,  comunque
          denominate, si  propongono,  sotto  forma  di  impresa,  di
          assumere l'amministrazione dei beni  per  conto  di  terzi,
          l'organizzazione e la revisione contabile di aziende  e  la
          rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni. 
              Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui  al
          comma  precedente  le  funzioni  di  sindaco  di   societa'
          commerciale,  di  curatore  di  fallimento  e   di   perito
          giudiziario in materia civile  e  penale  e  in  genere  le
          attribuzioni di carattere strettamente personale  riservate
          dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi
          professionali e speciali. 
              Le norme della presente legge si applicano  anche  alle
          societa' estere le quali,  mediante  succursali  o  stabili
          rappresentanze nel territorio del  Regno,  svolgano  alcuna
          delle  attivita'  prevedute  dal  primo  comma  di   questo
          articolo.". 
              - L'art. 2578 del codice civile, cosi' recita: 
              "Art.  2578  (Progetti  di  lavori).  -  All'autore  di
          progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
          che costituiscono soluzioni originali di problemi  tecnici,
          compete, oltre il diritto  esclusivo  di  riproduzione  dei
          piani e  disegni  dei  progetti  medesimi,  il  diritto  di
          ottenere  un  equo  compenso  da  coloro  che  eseguono  il
          progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.". 
              Il testo dell'art. 1,  comma  1,  lettera  c-bis),  del
          decreto legislativo 17 maggio  1999,  n.  153,  (Disciplina
          civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art.
          11, comma 1, del decreto legislativo  20  novembre1990,  n.
          356,   e   disciplina   fiscale   delle    operazioni    di
          ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della  legge
          23 dicembre 1998, n. 461), e' il seguente: 
              "Art.  1  (Definizioni).  -  Nel  presente  decreto  si
          intendono per: 
                (omissis); 
                c-bis)  "Settori  ammessi":  1)  famiglia  e   valori
          connessi;  crescita  e  formazione  giovanile;  educazione,
          istruzione e formazione,  incluso  l'acquisto  di  prodotti
          editoriali  per  la  scuola;  volontariato,  filantropia  e
          beneficenza; religione e  sviluppo  spirituale;  assistenza
          agli  anziani;  diritti  civili;   2)   prevenzione   della
          criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza  alimentare  e
          agricoltura  di  qualita';  sviluppo  locale  ed   edilizia
          popolare locale;  protezione  dei  consumatori;  protezione
          civile;   salute   pubblica,    medicina    preventiva    e
          riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione  e  recupero
          delle tossicodipendenze; patologia e  disturbi  psichici  e
          mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
          qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I
          settori indicati possono essere modificati con  regolamento
          dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                (omissis).".