Art. 154 
                     Valutazione della proposta 
                  (art. 37-ter, legge n. 109/1994) 
 
    1. Le amministrazioni  aggiudicatrici  valutano  la  fattibilita'
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e
ambientale, nonche' della qualita' progettuale, della  funzionalita',
della fruibilita' dell'opera, dell'accessibilita'  al  pubblico,  del
rendimento, del costo di gestione e  di  manutenzione,  della  durata
della  concessione,  dei  tempi  di  ultimazione  dei  lavori   della
concessione,  delle  tariffe  da  applicare,  della  metodologia   di
aggiornamento delle stesse, del valore economico  e  finanziario  del
piano  e  del  contenuto  della  bozza  di  convenzione,   verificano
l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione  e,  esaminate
le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne
facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di
pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici
deve intervenire entro quattro mesi dalla  ricezione  della  proposta
del promotore.  Ove  necessario,  il  responsabile  del  procedimento
concorda per iscritto con il promotore un  piu'  lungo  programma  di
esame e valutazione. Nella procedura negoziata  di  cui  all'articolo
155 il  promotore  potra'  adeguare  la  propria  proposta  a  quella
giudicata dall'amministrazione piu' conveniente. In questo  caso,  il
promotore risultera' aggiudicatario della concessione.