Art. 156. 
                        Societa' di progetto 
               (art. 37-quinquies, legge n. 109/1994) 
 
  1. Il bando di gara per l'affidamento di  una  concessione  per  la
realizzazione e/o gestione  di  una  infrastruttura  o  di  un  nuovo
servizio di pubblica utilita' deve prevedere che l'aggiudicatario  ha
la facolta', dopo l'aggiudicazione, di  costituire  una  societa'  di
progetto  in  forma  di  societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'
limitata, anche consortile.  Il  bando  di  gara  indica  l'ammontare
minimo del capitale sociale della societa'. In  caso  di  concorrente
costituito da piu' soggetti, nell'offerta e'  indicata  la  quota  di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.  Le  predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 155. La
societa' cosi' costituita diventa la concessionaria  subentrando  nel
rapporto  di  concessione  all'aggiudicatario  senza  necessita'   di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione
di contratto. Il bando di  gara  puo',  altresi',  prevedere  che  la
costituzione della societa' sia un obbligo dell'aggiudicatario. 
  2. I lavori da eseguire e i servizi  da  prestare  da  parte  delle
societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e  prestati
in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle  suddette
societa' ai propri soci,  sempre  che  essi  siano  in  possesso  dei
requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e  regolamentari.
Restano  ferme   le   disposizioni   legislative,   regolamentari   e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori  o  dei
servizi a soggetti terzi. 
  3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non  costituisce
cessione  del  contratto,  la  societa'  di   progetto   diventa   la
concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario  in
tutti i  rapporti  con  l'amministrazione  concedente.  Nel  caso  di
versamento di un prezzo in corso  d'opera  da  parte  della  pubblica
amministrazione,  i  soci   della   societa'   restano   solidalmente
responsabili   con   la   societa'   di   progetto   nei    confronti
dell'amministrazione  per   l'eventuale   rimborso   del   contributo
percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire  alla
pubblica amministrazione garanzie  bancarie  e  assicurative  per  la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla  data
di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto  di
concessione stabilisce le modalita' per  l'eventuale  cessione  delle
quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione  sono  tenuti  a
partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti di cui sopra,  il
buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data  di
emissione del certificato  di  collaudo  dell'opera.  L'ingresso  nel
capitale sociale della societa' di progetto  e  lo  smobilizzo  delle
partecipazioni da parte di banche e altri  investitori  istituzionali
che non abbiano concorso a formare i requisiti per la  qualificazione
possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.