Art. 157. 
    Emissione di obbligazioni da parte delle societa' di progetto 
                 (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) 
 
  1. Le societa' costituite al  fine  di  realizzare  e  gestire  una
singola infrastruttura o  un  nuovo  servizio  di  pubblica  utilita'
possono emettere, previa autorizzazione degli  organi  di  vigilanza,
obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412  del
codice civile, purche' garantite pro-quota  mediante  ipoteca;  dette
obbligazioni sono nominative o al portatore. 
  2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono
riportare chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento
dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Nota all'art. 157: 
              L'art. 2412 del codice civile cosi' recita: 
              «Art. 2412 (Limiti all'emissione). - La  societa'  puo'
          emettere obbligazioni al portatore o nominative  per  somma
          complessivamente  non  eccedente  il  doppio  del  capitale
          sociale, della riserva legale e delle  riserve  disponibili
          risultanti  dall'ultimo  bilancio  approvato.   I   sindaci
          attestano il rispetto del suddetto limite. 
              Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
          le obbligazioni emesse in  eccedenza  sono  destinate  alla
          sottoscrizione  da  parte  di   investitori   professionali
          soggetti  a  vigilanza  prudenziale  a  norma  delle  leggi
          speciali.  In  caso  di   successiva   circolazione   delle
          obbligazioni, chi le trasferisce  risponde  della  solvenza
          della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
          investitori professionali. 
              Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e  non
          rientra nel calcolo al fine del  medesimo,  l'emissione  di
          obbligazioni  garantite  da  ipoteca  di  primo  grado   su
          immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
          valore degli immobili medesimi. 
              Al computo del limite di cui al primo comma  concorrono
          gli importi relativi a  garanzie  comunque  prestate  dalla
          societa' per obbligazioni emesse da altre  societa',  anche
          estere. 
              Il  primo  e  il  secondo  comma   non   si   applicano
          all'emissione di obbligazioni effettuata  da  societa'  con
          azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle
          obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o  in
          altri mercati regolamentati. 
              Quando ricorrono particolari  ragioni  che  interessano
          l'economia nazionale, la societa' puo'  essere  autorizzata
          con provvedimento dell'autorita' governativa,  ad  emettere
          obbligazioni per somma  superiore  a  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  con  l'osservanza  dei  limiti,  delle
          modalita'  e  delle  cautele  stabilite  nel  provvedimento
          stesso. 
              Restano  salve  le  disposizioni  di   leggi   speciali
          relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
          di attivita'.».