Art. 158. 
                             Risoluzione 
                (art. 37-septies, legge n. 109/1994) 
 
  1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento
del soggetto concedente ovvero quest'ultimo  revochi  la  concessione
per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: 
    a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori,  al
netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera  non  abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario; 
    b) le penali e gli  altri  costi  sostenuti  o  da  sostenere  in
conseguenza della risoluzione; 
    c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato  guadagno,
pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
della parte del servizio ancora da gestire valutata  sulla  base  del
piano economico-finanziario. 
  2. Le somme di cui al comma 1 sono  destinate  prioritariamente  al
soddisfacimento dei crediti dei  finanziatori  del  concessionario  e
sono  indisponibili  da  parte  di  quest'ultimo  fino  al   completo
soddisfacimento di detti crediti. 
  3. L'efficacia della revoca della concessione  e'  sottoposta  alla
condizione del pagamento da parte del concedente di  tutte  le  somme
previste dai commi precedenti.