Art. 159. 
                              Subentro 
                 (art. 37-octies, legge n. 109/1994) 
 
  1. In tutti i casi di risoluzione di un  rapporto  concessorio  per
motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori
del progetto  potranno  impedire  la  risoluzione  designando,  entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta  da  parte
del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una societa'
che subentri nella concessione al  posto  del  concessionario  e  che
verra' accettata dal concedente a condizione che: 
    a) la societa' designata dai finanziatori  abbia  caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione; 
    b) l'inadempimento del  concessionario  che  avrebbe  causato  la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui all'alinea del presente comma  ovvero  in  un  termine
piu'  ampio  che  potra'  essere  eventualmente  concordato  tra   il
concedente e i finanziatori. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
sono fissati i criteri e le modalita' di attuazione delle  previsioni
di cui al comma 1.