Art. 160 Privilegio sui crediti (art. 37-nonies, legge n. 109/1994) 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile. 2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il finanziamento. 3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Note all'art. 160: L'art. 2745 del codice civile, cosi' recita: "Art. 2745 (Fondamento del privilegio). - Il privilegio (att. 234) e' accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio puo' tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; puo' anche essere subordinata a particolari forme di pubblicita'.". L'art. 1524, comma 2, del codice civile, cosi' recita: "Art. 1524 (Opponibilita' della riserva di proprieta' nei confronti di terzi). - (Omissis). Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo e' superiore alle lire trentamila, la riserva della proprieta' e' opponibile anche al terzo acquirente, purche' il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale e' collocata la macchina, e questa, quando e' acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione e' stata eseguita. (Omissis).". L'art. 1153 del codice civile, cosi' recita: "Art. 1153 (Effetti dell'acquisto del possesso). - Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante il possesso, purche' sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprieta'. La proprieta' si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e' la buona fede dell'acquirente. Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno.".