Art. 118.
Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza
l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del
fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento
della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi,
siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere
vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore
e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo
non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido
riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi
alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in
relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita'
del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve
essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili
col proseguire dello scavo.