Art. 119.
                       Pozzi, scavi e cunicoli

  1.  Nello  scavo  di  pozzi  e  di trincee profondi piu' di m 1,50,
quando  la  consistenza  del  terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilita',  anche  in  relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere,  man  mano  che procede lo scavo, alla applicazione delle
necessarie armature di sostegno.
  2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi
degli scavi di almeno 30 centimetri.
  3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non
presenti  pericolo  di  distacchi, devono predisporsi idonee armature
per  evitare  franamenti  della  volta e delle pareti. Dette armature
devono   essere   applicate   man  mano  che  procede  il  lavoro  di
avanzamento; la loro rimozione puo' essere effettuata in relazione al
progredire del rivestimento in muratura.
  4.  Idonee  armature  e  precauzioni  devono  essere adottate nelle
sottomurazioni  e  quando  in  vicinanza  dei relativi scavi vi siano
fabbriche  o  manufatti  le  cui fondazioni possano essere scoperte o
indebolite dagli scavi.
  5.  Nella  infissione  di pali di fondazione devono essere adottate
misure  e  precauzioni  per  evitare  che gli scuotimenti del terreno
producano  lesioni  o  danni  alle  opere  vicine  con pericolo per i
lavoratori.
  6.  Nei  lavori  in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve
essere  disposto,  a  protezione  degli  operai addetti allo scavo ed
all'asportazione  del  materiale  scavato,  un  robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna.
  7.  Nei  pozzi  e  nei  cunicoli  deve essere prevista una adeguata
assistenza  all'esterno  e  le  loro dimensioni devono essere tali da
permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.