Art. 119.
Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu' di m 1,50,
quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilita', anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle
necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi
degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non
presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature
per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature
devono essere applicate man mano che procede il lavoro di
avanzamento; la loro rimozione puo' essere effettuata in relazione al
progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle
sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano
fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o
indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate
misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno
producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i
lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve
essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed
all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata
assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da
permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.