Art. 112 Organizzazione operativa della Marina militare 1. Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione operativa della Forza armata, dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare ed e' supportato dagli enti dell'area operativa, quali i comandi, enti e servizi non dipartimentali. 2. Dal Comando in capo della Squadra Navale dipendono direttamente alcune unita' navali, individuate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, e i seguenti Comandi operativi: a) Comando forze d'altura presso cui sono riunite le unita' navali di superficie; b) Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unita' subacquee e relative strutture di supporto e addestramento; c) Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare; d) Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina; e) Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unita' di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera; f) Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unita' per l'attivita' di contromisure mine. 3. L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.