Art. 112 
           Organizzazione operativa della Marina militare 
 
1. Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di
squadra, cui fa capo l'organizzazione operativa della  Forza  armata,
dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare
ed e' supportato dagli enti dell'area  operativa,  quali  i  comandi,
enti e servizi non dipartimentali. 
2. Dal Comando in capo della Squadra  Navale  dipendono  direttamente
alcune unita' navali, individuate  con  determinazione  del  Capo  di
stato maggiore della Marina militare, e i seguenti Comandi operativi: 
a) Comando forze d'altura presso cui sono riunite le unita' navali di
superficie; 
b) Comando forze subacquee presso  cui  sono  raggruppate  le  unita'
subacquee e relative strutture di supporto e addestramento; 
c) Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti  ad  ala
fissa e ad ala rotante della Marina militare; 
d) Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i  reparti  di
fanteria di marina; 
e) Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le  unita'
di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera; 
f) Comando forze di contromisure mine  presso  cui  sono  riunite  le
unita' per l'attivita' di contromisure mine. 
3. L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento  e  le  funzioni
dei comandi  di  cui  al  presente  articolo,  sono  individuati  con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.