Art. 113 Organizzazione logistica della Marina militare 1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo ai seguenti ispettorati: a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari; b) Ispettorato di sanita' della Marina militare. 2.L'ispettorato per il supporto logistico e dei fari, quale organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica e ha le seguenti attribuzioni: a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo; b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica; c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo; d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo; e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo. 3. Gli Ispettorati di cui al presente articolo dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare. 4. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.