Art. 114 
Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare 
 
1. Il servizio dei fari e  del  segnalamento  marittimo  gestisce  la
segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste
continentali e insulari e nei porti di interesse  nazionale  previsti
dalle vigenti disposizioni. 
2.  Il  servizio  presiede  al  funzionamento   degli   ausili   alla
navigazione  costituiti  da  fari,  fanali,  nautofoni,   mede,   boe
luminose, radiofari e racons, con  esclusione  degli  altri  tipi  di
radioassistenze, dei  sistemi  di  comunicazione  marittima  e  degli
impianti di  controllo  del  traffico  che  la  legislazione  vigente
assegna ad altri dicasteri o enti. 
3. Ferma la competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  in  ordine  alla  costruzione,  modifica  e   manutenzione
straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del  servizio,  il
servizio dei fari e del segnalamento marittimo provvede, altresi': 
a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli  impianti  di
segnalamento ottico acustico e radioelettrico; 
b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari
all'espletamento del servizio; 
c) al minuto mantenimento e all'ordinaria manutenzione dei  manufatti
e delle infrastrutture del servizio. 
4. Il servizio dei fari e del segnalamento  marittimo  e'  articolato
nei seguenti  organi  facenti  parte  dell'organizzazione  periferica
della Marina militare: 
a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo; 
b) comandi di zona dei fari; 
c) reggenze dei segnalamenti. 
5. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati: 
a) ufficiali, sottufficiali, graduati  e  militari  di  truppa  della
Marina  militare  nei  contingenti  determinati  dal  Capo  di  stato
maggiore della Marina militare nell'ambito della  propria  competenza
istituzionale; 
b) gli appartenenti a qualifiche del  personale  tecnico  civile  del
servizio dei fari e del segnalamento marittimo  del  Ministero  della
difesa; 
c) gli appartenenti ad altre  qualifiche  del  personale  civile  del
Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento  dei
diversi compiti di istituto del predetto servizio. 
6. In aggiunta al personale di cui al  comma  5,  all'ispettorato  e'
assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al  settore  delle
infrastrutture,  un   ufficiale   superiore   dell'Arma   del   genio
dell'Esercito italiano compreso nel rispettivo ruolo organico. 
7. Il regolamento disciplina il funzionamento del servizio dei fari e 
del segnalamento marittimo