Art. 121 Corpo delle armi navali 1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali: a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera; b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa; c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio; d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a); e) dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a); f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.