Art. 121 
                       Corpo delle armi navali 
 
1. Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali: 
a) progettare il sistema di combattimento  delle  navi  dello  Stato,
studiare l'armamento delle navi di  nuova  costruzione  e  provvedere
all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti,  in  base  ai
programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le
nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a  tutti  i  servizi
del  munizionamento  e  degli  esplosivi,  secondo  quanto  stabilito
all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio  tecnico  relativo
ai servizi di cui alla presente lettera; 
b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della
difesa; 
c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti  al  proprio
servizio; 
d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione  e
modifica del materiale di cui alla lettera a); 
e) dirigere, amministrare  e  svolgere  i  lavori  negli  arsenali  e
stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla  lettera
a); 
f)  vigilare  i  beni  e  servizi,  ovvero  materiali  e  lavori,  di
competenza del corpo che sono  eseguiti  dall'industria  privata  per
conto della Marina militare; 
g) eseguire le ispezioni generali  e  quelle  sul  funzionamento  dei
servizi di propria competenza.