Art. 122
                 Corpo sanitario militare marittimo

1.   Rientra  nelle  competenze  degli  ufficiali  medici  del  Corpo
sanitario militare marittimo:
a)  il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia
a terra sia a bordo;
b)  coprire  le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della
difesa;
c)  l'amministrazione  del  materiale  ospedaliero  sia a terra sia a
bordo;
d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
e)   eseguire   le  ispezioni  di  carattere  tecnico-sanitario  agli
stabilimenti  di  cura  alla Marina militare ed effettuare ogni altro
Servizio sanitario per la Marina militare.