Art. 123
              Corpo di commissariato militare marittimo

1.  Rientrano  nelle  competenze  del Corpo di commissariato militare
marittimo:
a)  la  direzione  della gestione amministrativa-logistica per quanto
concerne:
1) il vettovagliamento;
2) il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento;
3) i combustibili e i lubrificanti;
4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;
5) il coordinamento e il controllo dell'attivita' di movimentazione e
trasporto di uomini, mezzi e materiali;
6)  le attivita' di programmazione e contrattuali, mediante procedure
accentrate o delegate o decentrate;
7)  attivita'  di  studio,  ricerca,  sviluppo  ed elaborazione della
normativa tecnica per gli approvvigionamenti;
8)  i collaudi, il controllo di qualita', la distribuzione, l'uso, la
conservazione,   la  manutenzione,  il  recupero  e  la  cessione  di
materiali;
b)  la  gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti,
la  predisposizione  delle  variazioni  di  bilancio  e  di cassa, la
somministrazione   dei   fondi   occorrenti   e  l'ordinazione  delle
conseguenti  spese,  l'assegnazione e variazione del fondo scorta per
unita' navali ed enti a terra;
c)  l'amministrazione  e  l'erogazione al personale militare e civile
dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti;
d)  il  controllo  interno  di  legittimita' e di merito con funzioni
anche  ispettive,  la  valorizzazione e analisi delle rendicontazioni
economico finanziarie;
e) l'attivita' di consulenza giuridica nei settori:
1) amministrativo;
2) disciplinare;
3) legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori
area relativamente all'applicazione del diritto internazionale;
4)  normativo,  nella  redazione  degli atti di interesse della Forza
armata;
f) la gestione del contenzioso;
g)  la  formazione  e  qualificazione  del  personale nell'ambito dei
settori di competenza;
h)  l'assolvimento  degli  incarichi  previsti  dall'ordinamento  del
Ministero della difesa;
i) l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti
dal  codice  e  dal regolamento, a bordo delle unita' navali e presso
gli  enti  a  terra, nonche' quelli previsti ai fini dell'avanzamento
dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.