Art. 123 Corpo di commissariato militare marittimo 1. Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo: a) la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne: 1) il vettovagliamento; 2) il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento; 3) i combustibili e i lubrificanti; 4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali; 5) il coordinamento e il controllo dell'attivita' di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali; 6) le attivita' di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate; 7) attivita' di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti; 8) i collaudi, il controllo di qualita', la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali; b) la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unita' navali ed enti a terra; c) l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti; d) il controllo interno di legittimita' e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie; e) l'attivita' di consulenza giuridica nei settori: 1) amministrativo; 2) disciplinare; 3) legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale; 4) normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata; f) la gestione del contenzioso; g) la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza; h) l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa; i) l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unita' navali e presso gli enti a terra, nonche' quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.