Art. 125
          Aviazione antisommergibile della Marina militare

1.  L'Aviazione <<antisommergibile>> di cui all'articolo 152 fa parte
organicamente  dell'Aeronautica  militare,  e dipende, per l'impiego,
dalla Marina militare.
2. I reparti dell'Aviazione <<antisommergibile>> sono costituiti:
a) da personale dell'Aeronautica militare;
b)  da  ufficiali  della  Marina  militare  in  possesso del brevetto
militare  di  pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati
al  pilotaggio  dei  velivoli  <<antisommergibile>>  in  dotazione ai
reparti;
c)  da  ufficiali  della  Marina militare in possesso del brevetto di
osservatore dall'aeroplano;
d)  da  personale  del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle
categorie  radaristi  e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di
<<specialista aeronautico>> rilasciato dall'Aeronautica militare.
3.  Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della
Marina  militare  e'  stabilito  con  il  decreto  del Ministro della
difesa.
4.  Il  generale  ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di
cui  all'articolo  141,  e  il  personale  dei reparti dell'Aviazione
<<antisommergibile>>  sono  compresi  negli organici delle rispettive
Armi o Corpi.
5.  Agli  ufficiali  della Marina militare piloti e ai sottufficiali,
graduati  e  comuni della Marina militare in possesso del brevetto di
specialista   aeronautico,   in   servizio   presso  i  gruppi  aerei
<<antisommergibile>>,  sono  estese le norme che regolano l'attivita'
di volo del personale dell'Aeronautica militare.