Art. 129
          Studi e approvvigionamento della Marina militare

1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i
collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi
tecnici   dell'Aeronautica  militare  e  delle  competenti  Direzioni
generali del Ministero della difesa.
2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformita' alle procedure in
vigore  per  l'approvvigionamento  degli  armamenti  e  dei materiali
destinati alla Difesa.
3. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa e'
presentata  annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli
studi  e  del programma di acquisizione, con la quantificazione delle
relative incidenze finanziarie.