Art. 129 Studi e approvvigionamento della Marina militare 1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa. 2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformita' alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa. 3. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa e' presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.