Art. 131 
         Direzione di amministrazione della Marina militare 
 
1. La Direzione di amministrazione della  Marina  militare  e'  posta
alle dipendenze dell'Ufficio generale del Centro  di  responsabilita'
amministrativa della Marina militare. 
2. La Direzione di amministrazione di  cui  al  comma  1,  svolge  le
competenze di cui all'articolo 94. 
3. Per l'assolvimento dei propri compiti e funzioni si  avvale  anche
di una o piu' dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi. 
4.  I  compiti  e  le  funzioni  delle  sezioni  sono  definiti   con
determinazione del Capo di stato maggiore della Marina  militare,  ai
sensi dell'articolo 94.