Art. 145 Modalita' di impiego 1. Se le bande devono recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. 2. Se la partecipazione e' richiesta dagli enti od organismi di cui all'articolo 95, comma 2, del codice, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti od organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento in tesoreria del corrispondente importo con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 3. Le somme versate sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. 4. Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate ai rispettivi fondi assistenza, previdenza e premi per il personale delle Forze armate e le loro famiglie. 5. Per le manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione militare. 6. In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda a organico ridotto, purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.