Art. 145 
 
                        Modalita' di impiego 
 
1. Se  le  bande  devono  recarsi  fuori  dalla  propria  sede,  agli
appartenenti compete il trattamento economico  di  missione  previsto
dalle vigenti disposizioni. 
2. Se la partecipazione e' richiesta dagli enti od organismi  di  cui
all'articolo 95, comma 2, del codice, le  spese  per  il  trattamento
economico di  missione,  per  il  viaggio  del  personale  e  per  il
trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti od organismi,
che provvedono  a  rimborsarle  allo  Stato  mediante  versamento  in
tesoreria del corrispondente importo con  imputazione  allo  speciale
capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 
3. Le somme  versate  sono  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato  di
previsione della spesa del Ministero della difesa. 
4. Eventuali altre somme erogate dagli enti  o  comitati  richiedenti
sono direttamente versate ai rispettivi fondi assistenza,  previdenza
e premi per il personale delle Forze armate e le loro famiglie. 
5. Per le manifestazioni a scopo  di  beneficenza  le  spese  possono
essere poste a carico dell'Amministrazione militare. 
6. In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della
banda a organico ridotto, purche' rimanga inalterata la funzionalita'
del complesso e la  sua  efficienza  esecutiva  dal  punto  di  vista
tecnico-musicale.