Art. 134 Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante 1. L'assunzione, da parte del garante, dell'obbligo di far realizzare l'opera non si configura come successione nel contratto del contraente ne' comporta novazione soggettiva del contratto stesso. 2. Il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e non puo' far valere nei confronti del committente le eccezioni che spettano al contraente. 3. La attivazione della garanzia di subentro non comporta il venir meno della responsabilita' del contraente per i danni derivanti alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a causa della risoluzione del contratto in applicazione di quanto previsto dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali regolanti la materia. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore puo' esigere dal garante il pagamento di quanto a tale titolo dovuto dal contraente, nei limiti di cui all'articolo 135, comma 2. 4. Il garante deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, e deve avere rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici, in corso di validita' al 31 dicembre dell'anno precedente, per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l'importo dei lavori. La garanzia puo' essere rilasciata altresi' dai soggetti indicati dall'articolo 127, comma 3. 5. Il bando o l'avviso di gara puo' prevedere che la garanzia di subentro possa essere prestata anche dalla eventuale societa' capogruppo del contraente, congiuntamente ad altro garante, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, che presta la garanzia di cui all'articolo 113 del codice. L'eventuale societa' capogruppo del contraente deve possedere, nel caso in cui quest'ultimo scelga di utilizzarla quale garante nella garanzia di subentro, un patrimonio netto non inferiore all'importo dei lavori e comunque superiore a 500 milioni di euro. 6. La garanzia puo' essere rilasciata da piu' banche o imprese di assicurazione o dai soggetti indicati dall'articolo 127, comma 3, che assumano responsabilita' solidale, designando una delle stesse quale mandataria e rappresentante unica. In tal caso il requisito di cui al comma 4 e' raggiunto sommando i requisiti delle associate. 7. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa e dal bando o dall'avviso di gara per la realizzazione dell'intera opera. 8. Il garante puo' convenire con il contraente che la esecuzione dei lavori sia verificata, per suo conto, da un controllore tecnico, da scegliersi tra gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) o comunque di gradimento di entrambe le parti, in possesso di certificazione del sistema di qualita'; il controllore tecnico provvede, ai sensi delle norme UNI, a ragguagliare periodicamente il garante sullo stato di esecuzione dei lavori. L'attivazione del controllore tecnico deve essere comunicata alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore, che pone a disposizione del controllore stesso tutti i documenti trasmessi alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore.
Note all'art. 134 - La legge 10/6/1982 n. 348, recante “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici”, e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14/6/1982 n. 161. - Per il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 131.