Art. 135 Limiti di garanzia 1. La garanzia di cui all'articolo 132, e' prestata per gli importi percentuali e con le modalita' previsti dall'articolo 113 del codice; le percentuali si intendono riferite all'importo dei lavori e delle altre prestazioni richieste e remunerate al contraente. 2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la garanzia di cui all'articolo 113 del codice, indipendentemente dalla entita' maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende prestata per un ammontare pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo.
Note all'art. 135 - Per il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 131.