Art. 77 
 
 
                    Fermo di indiziato di delitto 
 
  1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo  4  il  fermo  di
indiziato di delitto e' consentito anche al di fuori  dei  limiti  di
cui all'articolo 384 del  codice  di  procedura  penale,  purche'  si
tratti di reato per il quale e' consentito l'arresto  facoltativo  in
flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice. 
 
          Note all'art. 77: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  381  e  384  del
          codice di procedura penale: 
              "Art. 381.Arresto facoltativo in flagranza. 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in  flagranza
          di un delitto non colposo,  consumato  o  tentato,  per  il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena   della   reclusione
          superiore nel massimo a  tre  anni  ovvero  di  un  delitto
          colposo per il quale la  legge  stabilisce  la  pena  della
          reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
              2. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti: 
              a)  peculato  mediante  profitto   dell'errore   altrui
          previsto dall'art. 316 del codice penale; 
              b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
          prevista dagli articoli  319  comma  4  e  321  del  codice
          penale; 
              c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
          dall'art. 336 comma 2 del codice penale; 
              d) commercio e somministrazione di medicinali guasti  e
          di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
          444 del codice penale; 
              e) corruzione di minorenni prevista dall'art.  530  del
          codice penale; 
              f) lesione personale prevista dall'art. 582 del  codice
          penale; 
              f-bis) violazione di domicilio prevista dall'art.  614,
          primo e secondo comma, del codice penale; 
              g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale; 
              h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma
          2 del codice penale; 
              i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale; 
              l) appropriazione indebita prevista dall'art.  646  del
          codice penale; 
              l-bis) offerta,  cessione  o  detenzione  di  materiale
          pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e 600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative  al
          materiale pornografico di  cui  all'art.  600-quater.1  del
          medesimo codice; 
              m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
          riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma  1  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110; 
              m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento  di
          identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice
          penale; 
              m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
          ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
          di altri, prevista dall'art. 495 del codice penale; 
              m-quater)   fraudolente   alterazioni   per    impedire
          l'identificazione o l'accertamento di  qualita'  personali,
          previste dall'art. 495-ter del codice penale. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. 
              4. Nelle ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata  dalla  gravita'  del   fatto   ovvero   dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto. 
              4-bis.  Non  e'  consentito  l'arresto  della   persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle." 
              Art. 384.Fermo di indiziato di delitto. 
              1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono
          specifici   elementi   che,   anche   in   relazione   alla
          impossibilita' di identificare l'indiziato, fanno  ritenere
          fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero  dispone
          il fermo della persona gravemente indiziata di  un  delitto
          per il quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o
          della reclusione non inferiore nel  minimo  a  due  anni  e
          superiore nel massimo a  sei  anni  ovvero  di  un  delitto
          concernente le armi da guerra  e  gli  esplosivi  o  di  un
          delitto  commesso  per  finalita'  di   terrorismo,   anche
          internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. 
              2. Nei casi  previsti  dal  comma  1  e  prima  che  il
          pubblico  ministero  abbia  assunto  la   direzione   delle
          indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
          procedono al fermo di propria iniziativa. 
              3. La polizia giudiziaria procede inoltre al  fermo  di
          propria iniziativa qualora sia successivamente  individuato
          l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi,  quali
          il possesso di documenti  falsi,  che  rendano  fondato  il
          pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non  sia
          possibile, per  la  situazione  di  urgenza,  attendere  il
          provvedimento del pubblico ministero.".