Art. 78 
 
 
                     Intercettazioni telefoniche 
 
  1. Il procuratore della Repubblica del  luogo  dove  le  operazioni
debbono essere eseguite, puo' autorizzare gli  ufficiali  di  polizia
giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche
o telegrafiche o quelle indicate  nell'articolo  623-bis  del  codice
penale, quando lo ritenga necessario al fine  di  controllare  che  i
soggetti nei cui confronti sia stata applicata una  delle  misure  di
prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo  II  non  continuino  a
porre in essere attivita' o comportamenti analoghi a quelli che hanno
dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione. 
  2. Si osservano,  in  quanto  compatibili,  le  modalita'  previste
dall'articolo 268 del codice di procedura penale. 
  3. Gli elementi acquisiti  attraverso  le  intercettazioni  possono
essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e
sono privi di ogni valore ai fini processuali. 
  4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al  procuratore  della
Repubblica che ha autorizzato le  operazioni,  il  quale  dispone  la
distruzione delle registrazioni stesse e di ogni  loro  trascrizione,
sia pure parziale. 
 
          Note all'art. 78: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  623-bis  del  codice
          penale: 
              "Art. 623-bis. Altre comunicazioni e conversazioni. 
              Le  disposizioni  contenute  nella  presente   sezione,
          relative alle comunicazioni e  conversazioni  telegrafiche,
          telefoniche, informatiche o  telematiche,  si  applicano  a
          qualunque altra trasmissione a distanza di suoni,  immagini
          od altri dati." 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  268  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 268.Esecuzione delle operazioni. 
              1. Le  comunicazioni  intercettate  sono  registrate  e
          delle operazioni e' redatto verbale. 
              2. Nel verbale e' trascritto, anche  sommariamente,  il
          contenuto delle comunicazioni intercettate. 
              3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente
          per mezzo degli impianti  installati  nella  procura  della
          Repubblica.  Tuttavia,  quando  tali   impianti   risultano
          insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di
          urgenza,  il  pubblico   ministero   puo'   disporre,   con
          provvedimento  motivato,  il  compimento  delle  operazioni
          mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione  alla
          polizia giudiziaria. 
              3-bis.  Quando  si   procede   a   intercettazione   di
          comunicazioni  informatiche  o  telematiche,  il   pubblico
          ministero puo' disporre che le  operazioni  siano  compiute
          anche mediante impianti appartenenti a privati. 
              4. I verbali e  le  registrazioni  sono  immediatamente
          trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni  dalla
          conclusione  delle  operazioni,  essi  sono  depositati  in
          segreteria  insieme  ai   decreti   che   hanno   disposto,
          autorizzato,  convalidato  o  prorogato  l'intercettazione,
          rimanendovi per il tempo fissato  dal  pubblico  ministero,
          salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. 
              5. Se dal deposito puo' derivare un  grave  pregiudizio
          per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero
          a  ritardarlo  non  oltre  la   chiusura   delle   indagini
          preliminari. 
              6. Ai difensori  delle  parti  e'  immediatamente  dato
          avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4  e
          5, hanno facolta' di esaminare  gli  atti  e  ascoltare  le
          registrazioni ovvero di prendere cognizione dei  flussi  di
          comunicazioni  informatiche  o  telematiche.   Scaduto   il
          termine,   il   giudice   dispone   l'acquisizione    delle
          conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche  o
          telematiche  indicati  dalle  parti,   che   non   appaiano
          manifestamente irrilevanti,  procedendo  anche  di  ufficio
          allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di  cui  e'
          vietata  l'utilizzazione.  Il  pubblico   ministero   e   i
          difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
          avvisati almeno ventiquattro ore prima. 
              7. Il giudice dispone la trascrizione  integrale  delle
          registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
          informazioni  contenute   nei   flussi   di   comunicazioni
          informatiche o  telematiche  da  acquisire,  osservando  le
          forme, i modi e le  garanzie  previsti  per  l'espletamento
          delle perizie. Le trascrizioni o le  stampe  sono  inserite
          nel fascicolo per il dibattimento. 
              8.   I   difensori   possono   estrarre   copia   delle
          trascrizioni  e  fare  eseguire  la   trasposizione   della
          registrazione   su   nastro   magnetico.   In    caso    di
          intercettazione di flussi di comunicazioni  informatiche  o
          telematiche i difensori possono richiedere copia su  idoneo
          supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
          prevista dal comma 7.".