Art. 80 
 
 
                      Obbligo di comunicazione 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13  settembre
1982,  n.  646,  le  persone  gia'  sottoposte,   con   provvedimento
definitivo, ad una misura di prevenzione, sono  tenute  a  comunicare
per dieci anni, ed entro  trenta  giorni  dal  fatto,  al  nucleo  di
polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le  variazioni
nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi
di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  altresi'
tenuti a comunicare le variazioni intervenute  nell'anno  precedente,
quando concernono complessivamente elementi di valore  non  inferiore
ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati  al  soddisfacimento
dei bisogni quotidiani. 
  2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del  decreto  ovvero
dalla data della sentenza definitiva di condanna. 
  3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando  la  misura  di
prevenzione e' a qualunque titolo revocata. 
 
          Note all'art. 80: 
              - Si riporta il testo dell'art. 30 della  citata  legge
          13 settembre 1982, n. 646: 
              "Art. 30. Le persone condannate con sentenza definitiva
          per taluno dei reati previsti dall'art.  51,  comma  3-bis,
          del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui
          all'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte,  con  provvedimento
          definitivo, ad una misura di  prevenzione  ai  sensi  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare  per
          dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo  di
          polizia tributaria del luogo di dimora abituale,  tutte  le
          variazioni nell'entita' e nella composizione del patrimonio
          concernenti  elementi  di  valore  non  inferiore  ad  euro
          10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i  soggetti
          di  cui  al  periodo  precedente  sono  altresi'  tenuti  a
          comunicare le variazioni intervenute nell'anno  precedente,
          quando concernono complessivamente elementi di  valore  non
          inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni  destinati
          al soddisfacimento dei-bisogni quotidiani. 
              Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto
          ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 
              Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la
          misura di prevenzione e' revocata a seguito di  ricorso  in
          appello o in cassazione.".