Art. 81 
 
 
                Registro delle misure di prevenzione 
 
  1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso  le
cancellerie dei tribunali sono  istituiti  appositi  registri,  anche
informatici,  per  le  annotazioni  relative   ai   procedimenti   di
prevenzione.  Nei  registri  viene  curata  l'immediata   annotazione
nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti  sono
disposti gli accertamenti  personali  o  patrimoniali  da  parte  dei
soggetti   titolari   del   potere   di   proposta.    Il    questore
territorialmente  competente   e   il   direttore   della   Direzione
investigativa antimafia provvedono  a  dare  immediata  comunicazione
alla  procura  della  Repubblica  competente  per  territorio   della
proposta  di  misura  personale  e  patrimoniale  da  presentare   al
tribunale competente. Le modalita' di tenuta, i tipi dei registri, le
annotazioni che vi devono essere operate, sono  fissati  con  decreto
del Ministro della giustizia. 
  2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni  relative
alle annotazioni operate nei registri. 
  3. I provvedimenti definitivi con i quali  l'autorita'  giudiziaria
applica misure di prevenzione o  concede  la  riabilitazione  di  cui
all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale  secondo  le
modalita' e con le  forme  stabilite  per  le  condanne  penali.  Nei
certificati rilasciati a richiesta di privati non e'  fatta  menzione
delle suddette iscrizioni. I  provvedimenti  di  riabilitazione  sono
altresi' comunicati alla questura competente con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 69.