Art. 108 (L)
Soggetti abilitati (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3,
e' l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed
integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al
possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo
109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo
comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le
relative categorie rilasciata da una Societa' organismo di
attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla
normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1,
lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali,
inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Note all'art. 108:
- Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934,
n. 299, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sui
Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli
Uffici provinciali dell'economia corporativa".
- La legge 8 agosto 1985, n. 443, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199, reca: "Legge
quadro per l'artigianato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 febbraio 1992, n. 38, reca: "Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza
degli impianti".
- Si trascrive l'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447:
"1. Per l'esercizio della facolta' prevista dall'art.
14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del
libero professionista nell'ambito di appositi elenchi
conservati presso le camere di commercio e comprendenti
piu' sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi
sono formati annualmente sulla base di documentata domanda
di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.".