Art. 108 (L)
Soggetti  abilitati (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3,
          e' l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)

  1.   Sono   abilitate   all'installazione,   alla   trasformazione,
all'ampliamento   e   alla   manutenzione   degli   impianti  di  cui
all'articolo  107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte   nel   registro   delle  ditte  di  cui  al  regio  decreto
20 settembre   1934,   n.   2011,   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni,  o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
  2.  L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al
possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  di cui all'articolo
109,  da  parte  dell'imprenditore,  il  quale, qualora non ne sia in
possesso,  prepone  all'esercizio  delle attivita' di cui al medesimo
comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
  3.  Sono,  in  ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di
cui  al  comma  1,  le  imprese  in  possesso  di attestazione per le
relative   categorie   rilasciata   da   una  Societa'  organismo  di
attestazione  (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
  4.  Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla
normativa  vigente  degli  impianti di cui all'articolo 107, comma 1,
lettera  f),  i  professionisti  iscritti  negli  albi professionali,
inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria,
artigianato   e   agricoltura,  formati  annualmente  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
 
          Note all'art. 108:
              - Il   regio   decreto   20 settembre  1934,  n.  2011,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934,
          n. 299, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sui
          Consigli  provinciali  dell'economia  corporativa  e  sugli
          Uffici provinciali dell'economia corporativa".
              - La  legge  8 agosto  1985,  n.  443, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  24 agosto  1985,  n. 199, reca: "Legge
          quadro per l'artigianato".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
          1991,  n.  447,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          15 febbraio  1992,  n. 38, reca: "Regolamento di attuazione
          della  legge  5 marzo  1990, n. 46, in materia di sicurezza
          degli impianti".
              - Si  trascrive  l'art.  9,  comma  1,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447:
              "1.  Per  l'esercizio della facolta' prevista dall'art.
          14  della legge, gli enti interessati operano la scelta del
          libero   professionista  nell'ambito  di  appositi  elenchi
          conservati  presso  le  camere  di commercio e comprendenti
          piu'  sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi
          sono  formati annualmente sulla base di documentata domanda
          di  iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.".