Art. 109 (L)
Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)

  1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma
2, sono i seguenti:
    a) laurea  in  materia  tecnica  specifica  conseguita presso una
universita' statale o legalmente riconosciuta;
    b) oppure  diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione   relativa   al   settore  delle  attivita'  di  cui
all'articolo  110,  comma  1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto,  previo  un  periodo  di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
    c) oppure   titolo   o   attestato   conseguito  ai  sensi  della
legislazione  vigente  in materia di formazione professionale, previo
un  periodo  di  inserimento,  di  almeno  due anni consecutivi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore;
    d) oppure  prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di   una   impresa  del  settore,  nel  medesimo  ramo  di  attivita'
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso
quello  computato  ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio
installatore  con  qualifica  di  specializzato  nelle  attivita'  di
installazione,  di  trasformazione,  di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107.
  2.   E'   istituito  presso  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  un  albo  dei  soggetti  in possesso dei
requisiti   professionali  di  cui  al  comma  1.  Le  modalita'  per
l'accertamento  del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti
con decreto del Ministero delle attivita' produttive.