Art. 112 (L)
 Installazione degli impianti (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)

  1.  Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a
regola  d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a
regola  d'arte.  I  materiali  ed  i componenti realizzati secondo le
norme  tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI)
e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di
quanto  prescritto  dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
  2.  In  particolare  gli impianti elettrici devono essere dotati di
impianti  di  messa  a  terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti.
  3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono
essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
  4.  Con  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, saranno
fissati  i termini e le modalita' per l'adeguamento degli impianti di
cui al comma 3.