Art. 116 (L)
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (legge 18 maggio
1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo di cui
all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni
per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di
energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 113.