Art. 118 (L)
          Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)

  1.  Per  eseguire  i  collaudi,  ove  previsti,  e per accertare la
conformita'  degli  impianti  alle  disposizioni  del presente capo e
della  normativa  vigente,  i  comuni,  le unita' sanitarie locali, i
comandi  provinciali  dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  di  cui  all'articolo  110,  comma 1,
secondo  le  modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119.
  2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi
dalla presentazione della relativa richiesta.