Art. 120 (L) Sanzioni (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16) 1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro. 2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.