Art. 120 (L)
           Sanzioni (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)

  1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a
carico  del  committente  o  del  proprietario,  secondo le modalita'
previste  dal  regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una
sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre
norme  del  presente capo consegue, secondo le modalita' previste dal
medesimo  regolamento  di  attuazione, una sanzione amministrativa da
516 a 5164 euro.
  2.  Il  regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina
le modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo
di  cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione  delle  norme  relative  alla  sicurezza  degli  impianti,
nonche'  gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1.