Art. 53 (L)
                      Disposizioni processuali
  1.   Sono   devolute   alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo  le  controversie  aventi  per  oggetto  gli  atti,  i
provvedimenti,  gli  accordi  e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche  e  dei  soggetti  ad  esse  equiparati,  conseguenti  alla
applicazione   delle  disposizioni  del  testo  unico.  (L)    2.  Si
applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971,  n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio
2000,  n.  205,  per  i  giudizi  aventi  per oggetto i provvedimenti
relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree
destinate  all'esecuzione  di opere pubbliche o di pubblica utilita'.
(L)    3.  Resta  ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie  riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennita'   in   conseguenza   dell'adozione   di   atti  di  natura
espropriativa o ablativa. (L)
 
          Nota all'art. 53:
              -  Si riporta l'art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n.
          1034  (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali),
          come modificato dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000,
          n. 205:
              "Art.  23.  -  La  discussione  del ricorso deve essere
          richiesta  dal  ricorrente ovvero dall'amministrazione o da
          altra  parte costituita con apposita istanza da presentarsi
          entro  il  termine  massimo  di  due  anni dal deposito del
          ricorso.
              Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di cui
          al   primo   comma  dell'articolo  22,  fissa  con  decreto
          l'udienza per la discussione del ricorso.
              Il   decreto   di  fissazione  e'  notificato,  a  cura
          dell'ufficio  di  segreteria,  almeno quaranta giorni prima
          dell'udienza  fissata, sia al ricorrente che alle parti che
          si siano costituite in giudizio.
              Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni
          liberi   anteriori   al  giorno  fissato  per  l'udienza  e
          presentare memorie fino a dieci giorni.
              Il  Presidente  dispone,  ove  occorra,  gli incombenti
          istruttori.
              L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata
          dalle   parti   o  dall'amministrazione  dopo  l'esecuzione
          dell'istruttoria.
              Se  entro  il  termine  per  la fissazione dell'udienza
          l'amministrazione  annulla  o  riforma  l'atto impugnato in
          modo  conforme  alla  istanza  del ricorrente, il tribunale
          amministrativo regionale da' atto della cessata materia del
          contendere e provvede sulle spese.
              I  documenti  e  gli atti prodotti davanti al tribunale
          amministrativo  regionale non possono essere ritirati dalle
          parti  prima  che  il  giudizio  sia  definito con sentenza
          passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi
          senza  indugio  al  giudice  di secondo grado unitamente al
          fascicolo   d'ufficio.  Mediante  ordinanza  puo'  altresi'
          essere  disposta  dal  presidente  della  sezione, anche su
          istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti
          e  mezzi  istruttori  gia'  acquisiti  dal giudice di primo
          grado.  Nel  caso  di  appello con richiesta di sospensione
          della   sentenza   impugnata  ovvero  di  impugnazione  del
          provvedimento  cautelare la parte ha diritto al rilascio di
          copia  conforme  dei  documenti e degli atti prodotti senza
          oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
              Il presidente della sezione puo', tuttavia, autorizzare
          la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in
          originale  con  copia  conforme degli stessi, predisposta a
          cura  della  segreteria  su  istanza  motivata  dalla parte
          interessata.
              Entro  trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo
          del   procedimento   di  appello  avverso  la  sentenza  la
          segreteria  comunica  al  giudice di primo grado l'avvenuta
          interposizione  di  appello  e richiede la trasmissione del
          fascicolo di primo grado".