Art. 54 (L)
                       Opposizioni alla stima
  1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo
27,    comma   2,   il   proprietario   espropriato,   il   promotore
dell'espropriazione  o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare
innanzi  alla  corte  d'appello,  nel  cui distretto si trova il bene
espropriato,  gli  atti  dei  procedimenti  di nomina dei periti e di
determinazione  dell'indennita',  la  stima  fatta  dai  tecnici,  la
liquidazione  delle  spese  di  stima  e  comunque  puo'  chiedere la
determinazione  giudiziale dell'indennita'. (L)   2. L'opposizione di
cui  al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di
trenta  giorni,  decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o
dalla  notifica  della stima peritale, se quest'ultima sia successiva
al  decreto  di  esproprio.  (L)    3.  L'opposizione  alla  stima e'
proposta con atto di citazione notificato all'autorita' espropriante,
al  promotore  dell'espropriazione  e,  se  del caso, al beneficiario
dell'espropriazione,  se  attore  e' il proprietario del bene, ovvero
notificato  all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se
attore  e'  il  promotore  dell'espropriazione.  (L)    4.  L'atto di
citazione  va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica,
se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'. (L)   5.
Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima,
l'indennita'  e' fissata definitivamente nella somma risultante dalla
perizia. (L)