Art. 129.
                             (Dispensa)

  Puo'  essere  dispensato  dal servizio l'impiegato divenuto inabile
per  motivi  di  salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai
sensi   dell'art.   71,  nonche'  quello  che  abbia  dato  prova  di
incapacita' o di persistente insufficiente rendimento.
  Ai   fini  del  precedente  comma  e'  considerato  di  persistente
insufficiente   rendimento  l'impiegato  che,  previamente  ammonito,
riporti  al  termine  dell'anno  nel  quale  e'  stato richiamato una
qualifica inferiore al "buono".
  All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un
termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
  L'impiegato  puo'  chiedere  di  essere  sentito  personalmente dal
consiglio di amministrazione.
  La  dispensa e' disposta con decreto motivato del ministro, sentito
il consiglio di amministrazione.
  E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza
e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.