Art. 69. Il cappellano militare perde il grado per inidoneita' permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dagli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in quanto applicabili. In ogni caso la perdita del grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica.