Art. 69.

  Il  cappellano  militare  perde il grado per inidoneita' permanente
alle  funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per
una  delle  cause  e secondo le norme previste dagli articoli 70 e 71
della legge 10 aprile 1954, n. 113, in quanto applicabili.
  In  ogni  caso  la  perdita  del  grado e' disposta con decreto del
Presidente della Repubblica.