Art. 70.

  Il  cappellano  militare  puo' essere reintegrato nel grado, previo
giudizio  favorevole  dell'Ordinario  militare,  quando riacquisti la
idoneita' alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dall'articolo
72 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
  La  reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica e decorre dalla data del decreto.
  La  reintegrazione  nel  grado  del  cappellano  militare  gia'  in
servizio  permanente  non  importa  di  diritto  la  reiscrizione del
cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.