Art. 70. Il cappellano militare puo' essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquisti la idoneita' alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dall'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto. La reintegrazione nel grado del cappellano militare gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.