Art. 109.
Disposizioni speciali in materia ecclesiastica
I militari che si trovino come allievi interni in Istituti
cattolici della Repubblica per compiere gli studi preparatori per le
missioni possono ottenere ii ritardo della prestazione del servizio
alle armi, in tempo di pace fino al ventiseiesimo anno di eta'.
I militari che si trovino come allievi interni in Istituti
cattolici all'estero per compiere gli studi preparatori per le
missioni o che, compiuti gli studi preparatori per le missioni in
Istituti cattolici all'estero o nella Repubblica, si rechino o si
trovino all'estero, in qualita' di missionari cattolici, in quelle
localita' e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal
Ministero degli affari esteri, sono ammessi a fruire delle
facilitazioni previste dalla Sezione III del capo IX per gli iscritti
residenti all'estero.
Uguali facilitazioni sono concesse ai militari che siano chierici
ordinati in saeris o religiosi con voti, i quali si rechino o si
trovino nelle localita' predette per compiere gli studi preparatori
per le missioni, qualora non preferiscano chiedere l'esenzione dal
servizio militare (salvo il caso di mobilitazione generale) a norma
dell'art. 3 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con la
legge 27 maggio 1929, n. 810.
Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, il soddisfacimento
dell'obbligo del servizio alle armi, la concessione in tempo di pace
del ritardo della presentazione alle armi o l'eventuale esonero dal
servizio in caso di richiami per mobilitazione sana regolati, in
materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.