Art. 109.
           Disposizioni speciali in materia ecclesiastica

  I  militari  che  si  trovino  come  allievi  interni  in  Istituti
cattolici  della Repubblica per compiere gli studi preparatori per le
missioni  possono  ottenere ii ritardo della prestazione del servizio
alle armi, in tempo di pace fino al ventiseiesimo anno di eta'.
  I  militari  che  si  trovino  come  allievi  interni  in  Istituti
cattolici  all'estero  per  compiere  gli  studi  preparatori  per le
missioni  o  che,  compiuti  gli studi preparatori per le missioni in
Istituti  cattolici  all'estero  o  nella Repubblica, si rechino o si
trovino  all'estero,  in  qualita' di missionari cattolici, in quelle
localita'  e  sotto  quelle  condizioni  che  saranno  prescritte dal
Ministero   degli   affari   esteri,  sono  ammessi  a  fruire  delle
facilitazioni previste dalla Sezione III del capo IX per gli iscritti
residenti all'estero.
  Uguali  facilitazioni  sono concesse ai militari che siano chierici
ordinati  in  saeris  o  religiosi  con voti, i quali si rechino o si
trovino  nelle  localita' predette per compiere gli studi preparatori
per  le  missioni,  qualora non preferiscano chiedere l'esenzione dal
servizio  militare  (salvo il caso di mobilitazione generale) a norma
dell'art.  3  del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con la
legge 27 maggio 1929, n. 810.
  Fuori  dei  casi  previsti nei commi precedenti, il soddisfacimento
dell'obbligo  del servizio alle armi, la concessione in tempo di pace
del  ritardo  della presentazione alle armi o l'eventuale esonero dal
servizio  in  caso  di  richiami  per mobilitazione sana regolati, in
materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.