Art. 163.
                     (Amministrazione centrale)

  Il  provvedimento  con il quale si liquida o si nega il trattamento
privilegiato,   sia   diretto  che  di  riversibilita',  e'  adottato
dall'amministrazione  centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo
quanto disposto negli articoli 164 e 188.
  Nel  caso  in cui l'amministrazione centrale abbia gia' adottato un
provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermita' o lesioni, ai
sensi  delle  norme  concernenti lo stato giuridico del personale, le
questioni   risolute  con  detto  provvedimento  non  possono  essere
riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato.