Art. 166. 
          (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) 
 
  Sulla  dipendenza  delle  infermita'  contratte  o  delle   lesioni
riportate dal dipendente ovvero sulle cause della sua  morte  esprime
il proprio parere, nei casi previsti, il  comitato  per  le  pensioni
privilegiate  ordinarie  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri. 
  Detto comitato e' composto da un presidente di sezione della  Corte
dei conti, che lo presiede, e da un numero di  membri  stabilito  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  I  componenti  devono  appartenere  alle  seguenti   categorie   di
personale anche se a riposo: 
    magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non  inferiori  a
quelle  di  consigliere  di  appello  o  equiparate,  magistrati  del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti, funzionari del  Ministero
del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo  dirigente  o
equiparata; ufficiali generali e superiori medici. 
  Alle  sedute  prende  anche  parte,  con  voto   deliberativo,   un
funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o
equiparata, della  amministrazione  presso  la  quale  il  dipendente
prestava servizio. 
  I componenti del comitato sono nominati con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, durano  in  carica  due  anni  e  possono
essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attivita'  di
servizio continuano, ad eccezione del presidente,  ad  esercitare  le
loro normali funzioni. 
  E' in  facolta'  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre  due
membri di esso scelti tra i magistrati della Corte  di  cassazione  e
tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei  conti  con
funzioni non inferiori a quella di consigliere. 
  Il comitato, quando il  presidente  non  ravvisa  l'utilita'  della
adunanza plenaria, funziona suddiviso in piu'  sezioni  composte  dal
presidente e da cinque membri dei quali almeno due  magistrati  e  un
ufficiale medico. 
  Alla  costituzione  delle  sezioni  provvede  il   presidente   del
comitato. 
  Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate  a  magistrati
della Corte dei  conti  o  a  funzionari  dell'amministrazione  dello
Stato.